Art. 1.

      1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

      «Art. 190. - 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, di seguito denominato "Comitato".
      2. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il diritto d'autore e i diritti connessi. Il Comitato provvede inoltre a:

          a) studiare le questioni giuridiche attinenti al diritto d'autore e alla sua protezione, con particolare riguardo all'evoluzione delle tecnologie digitali e interattive;

          b) esprimere pareri, a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

          c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni relative al diritto d'autore che sono ad esso sottoposte dal Ministro per i beni e le attività culturali, nonché da Autorità indipendenti o da altre amministrazioni o enti pubblici;

          d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi;

          e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione previsti dalle disposizioni della presente legge o eventualmente richiesti

 

Pag. 4

dalle parti interessate in merito a problemi riguardanti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

          f) assumere ogni iniziativa per l'organizzazione di specifiche attività di comunicazione istituzionale volte ad assicurare la più efficace garanzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, in conformità ai princìpi della Costituzione e dell'ordinamento comunitario;

          g) proporre apposite convenzioni di ricerca con università e con centri di ricerca per lo studio di soluzioni tecniche o giuridiche di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e normativa del settore»;

        b) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:

      «Art. 191. - 1. Il Comitato è composto:

          a) dal presidente, scelto tra magistrati ordinari e amministrativi o avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo con qualificate e comprovate esperienze in materia di diritto d'autore e di tecnologie interattive dell'informazione;

          b) da otto esperti in materia di diritto d'autore, scelti in base a specifiche e qualificate competenze in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale o di tecnologie interattive dell'informazione, tra le categorie di cui alla lettera a).

      2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica un quinquennio e possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato anche in deroga alle norme previste dai rispettivi ordinamenti»;

          c) l'articolo 192 è sostituito dal seguente:

      «Art. 192. - 1. Il Comitato può essere convocato in riunione plenaria o in commissioni

 

Pag. 5

speciali o in singoli gruppi di lavoro. Ove occorra, sono nominate commissioni arbitrali per la definizione dei contenziosi o dei tentativi di conciliazione previsti dalla presente legge.
      2. Le commissioni speciali di cui al comma 1, composte da un coordinatore delegato e da due membri, sono costituite per l'effettuazione delle procedure di mediazione e di conciliazione di cui alla presente legge o per lo studio di determinate questioni, di volta in volta individuate con provvedimento del presidente del Comitato, ovvero quali gruppi di lavoro o referenti od osservatori istituzionali aperti alla presenza di esperti esterni designati dalle categorie consultate o dalle amministrazioni interessate.
      3. Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni, anche stabilmente, esperti esterni designati dalle categorie interessate e rappresentanti di pubbliche amministrazioni, aventi esperienze qualificate o particolari competenze nelle questioni da esaminare. Possono inoltre essere istituiti appositi gruppi di lavoro, con la partecipazione di esperti esterni o di rappresentanti di amministrazioni indipendenti, di istituti o di centri di ricerca di particolare qualificazione nelle materie del diritto d'autore e delle tecnologie della comunicazione, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

      4. La segreteria amministrativa del Comitato è affidata a unità di personale e a un'apposita struttura amministrativa individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      5. Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di riunione, ai sensi delle disposizioni vigenti per le commissioni insediate presso il Ministero per i beni e le attività culturali»;

          d) la rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Comitato di garanzia per il diritto d'autore»;

          e) all'articolo 204 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La SIAE, sentito il Comitato, può esercitare attività di intermediazione volontaria

 

Pag. 6

a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi mediante apposite convenzioni quadro relativamente ad ogni forma di sfruttamento multimediale a distanza delle opere creative protette ai sensi della presente legge attraverso tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La SIAE riconosce e garantisce la libertà di uso da parte degli autori di licenze aperte creative commons e può stipulare apposite convenzioni per verificare e controllare abusi o usi commerciali non consentiti di contenuti ad accesso libero».