1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:
«Art. 190. - 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il diritto d'autore e i diritti connessi. Il Comitato provvede inoltre a:
a) studiare le questioni giuridiche attinenti al diritto d'autore e alla sua protezione, con particolare riguardo all'evoluzione delle tecnologie digitali e interattive;
b) esprimere pareri, a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni relative al diritto d'autore che sono ad esso sottoposte dal Ministro per i beni e le attività culturali, nonché da Autorità indipendenti o da altre amministrazioni o enti pubblici;
d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi;
e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione previsti dalle disposizioni della presente legge o eventualmente richiesti
f) assumere ogni iniziativa per l'organizzazione di specifiche attività di comunicazione istituzionale volte ad assicurare la più efficace garanzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, in conformità ai princìpi della Costituzione e dell'ordinamento comunitario;
g) proporre apposite convenzioni di ricerca con università e con centri di ricerca per lo studio di soluzioni tecniche o giuridiche di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e normativa del settore»;
b) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:
«Art. 191. - 1. Il Comitato è composto:
a) dal presidente, scelto tra magistrati ordinari e amministrativi o avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo con qualificate e comprovate esperienze in materia di diritto d'autore e di tecnologie interattive dell'informazione;
b) da otto esperti in materia di diritto d'autore, scelti in base a specifiche e qualificate competenze in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale o di tecnologie interattive dell'informazione, tra le categorie di cui alla lettera a).
2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica un quinquennio e possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato anche in deroga alle norme previste dai rispettivi ordinamenti»;
c) l'articolo 192 è sostituito dal seguente:
«Art. 192. - 1. Il Comitato può essere convocato in riunione plenaria o in commissioni
d) la rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Comitato di garanzia per il diritto d'autore»;
e) all'articolo 204 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La SIAE, sentito il Comitato, può esercitare attività di intermediazione volontaria